Faq

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In caso di irreperibilità dell’inquilino, il proprietario può chiedere la sospensione dell’erogazione dell’acqua compilando il Modulo 2 - scaricabile dalla pagina Modulistica per invio e-mail – ed inviandolo tramite il canale mail messo a disposizione da acquevenete, allegando i documenti elencati nel modulo stesso.
La richiesta può essere inoltrata senza modulo anche:

  • tramite APP o Sportello Online (previa registrazione) selezionando “Nuova pratica” – “Disattivazione”
  • fissando un appuntamento telefonico
  • tramite sportello fisico

Si consiglia di prendere visione dei canali messi a disposizione da acquevenete per la presentazione delle richieste consultando la pagina dedicata Presentazione richieste

In caso di variazione della residenza è sufficiente compilare il Modulo 8 scaricabile dalla pagina Modulistica per invio e-mail - e inviarlo tramite il canale mail messo a disposizione da acquevenete, allegando i documenti elencati nel modulo stesso ed indicando il numero dei componenti del nucleo famigliare e una lettura aggiornata del contatore.
La richiesta può essere inoltrata senza modulo anche:

  • tramite APP o Sportello Online (previa registrazione) selezionando “Nuova pratica” – “Modifica dati di fatturazione”
  • fissando un appuntamento telefonico
  • tramite sportello fisico

Si consiglia di prendere visione dei canali messi a disposizione da acquevenete per la presentazione delle richieste consultando la pagina dedicata Presentazione richieste

In caso di perdita occulta il cliente può chiedere al Gestore un ricalcolo sui maggiori consumi dovuti alla perdita stessa secondo il Regolamento vigente. E' sufficiente compilare il Modulo 8 scaricabile dalla pagina Modulistica per invio e-mail - nella sezione "Revisione bolletta per perdita accidentale di acqua" e inviarlo tramite il canale mail messo a disposizione da acquevenete, allegando i documenti elencati nel modulo stesso, unitamente ad una lettura aggiornata dopo la riparazione.
La richiesta può essere inoltrata senza modulo anche:
  • fissando un appuntamento telefonico
  • tramite sportello fisico
Si consiglia di prendere visione dei canali messi a disposizione da acquevenete per la presentazione delle richieste consultando la pagina dedicata Presentazione richieste

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture, emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.

A questo link sono presenti gli estremi necessari ai fornitori dal 1° gennaio 2019 per l'invio delle fatture ad acquevenete spa in formato elettronico tramite canale SDI.

La fattura verrà comunque inviata in formato cartaceo ma non avrà valore fiscale. Adeguata comunicazione sarà data nella prima bolletta di prossima emissione.

Il bonus sociale idrico viene calcolato, tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno che corrispondono a 18,25 mc/abitante/anno come previsto dal DPCM 13/10/2016) la somma delle seguenti tariffe unitarie:

• la tariffa agevolata prevista per la quota variabile del corrispettivo di acquedotto;

• la tariffa prevista per la quota variabile del corrispettivo di fognatura;

• la tariffa prevista per la quota variabile del corrispettivo di depurazione.

Hanno diritto al bonus gli utenti che appartengono:

  • a un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro;
  • a un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • a un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza.

Lo sconto verrà erogato direttamente in bolletta per chi ha un contratto diretto, mentre l'utente indiretto, cioè la famiglia che vive in un condominio e non ha un contratto proprio di fornitura idrica, riceverà il Bonus sociale in un'unica soluzione, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio idrico (ad esempio su conto corrente o con assegno circolare non trasferibile).

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi  debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Dal 1° gennaio 2021 quindi gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.

Le modalità di calcolo e le condizioni per l’accesso al beneficio restano invariate.

Uno dei componenti  del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza.

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).

Ogni ulteriore informazione è presente al seguente link https://www.arera.it/it/consumatori/bonus_requisiti.htm

Il riferimento regolatorio è la Deliberazione ARERA n. 547/2019.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 è intervenuta sulla prescrizione del diritto del gestore al corrispettivo dovuto (da “utenti domestici”, “microimprese” e “professionisti”) per l’erogazione della fornitura idrica, riducendola da cinque a due anni e disponendo che la medesima disciplina si applichi alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1°gennaio 2020 (articolo 1, comma 10).

Il format per eccepire la prescrizione è scaricabile a questo link.

 

Il bonus sociale idrico viene calcolato, tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno che corrispondono a 18,25 mc/abitante/anno come previsto dal DPCM 13/10/2016) la somma delle seguenti tariffe unitarie:

• la tariffa agevolata prevista per la quota variabile del corrispettivo di acquedotto;

• la tariffa prevista per la quota variabile del corrispettivo di fognatura;

• la tariffa prevista per la quota variabile del corrispettivo di depurazione.

Hanno diritto al bonus gli utenti che appartengono:

  • a un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro;
  • a un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • a un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza.

Lo sconto verrà erogato direttamente in bolletta per chi ha un contratto diretto, mentre l'utente indiretto, cioè la famiglia che vive in un condominio e non ha un contratto proprio di fornitura idrica, riceverà il Bonus sociale in un'unica soluzione, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio idrico (ad esempio su conto corrente o con assegno circolare non trasferibile).

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi  debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Dal 1° gennaio 2021 quindi gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.

Le modalità di calcolo e le condizioni per l’accesso al beneficio restano invariate.

Uno dei componenti  del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza.

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).

Ogni ulteriore informazione è presente al seguente link https://www.arera.it/it/consumatori/bonus_requisiti.htm

acquevenete stanzia ulteriori fondi per l’erogazione di un bonus idrico integrativo a livello locale che comporta un beneficio aggiuntivo rispetto al bonus nazionale come previsto dai regolamenti locali consultabili al seguente link https://www.acquevenete.it/it/web/guest/regolamenti-e-tariffe

ATO Bacchiglione – Regolamento Bonus idrico

ATO Polesine – Regolamento Bonus idrico

La richiesta del Bonus idrico integrativo va effettuata direttamente al proprio Comune di residenza. I singoli Comuni dovranno presentare poi l'elenco degli aventi diritto al bonus idrico integrativo ad acquevenete.

Come previsto dalla delibera ARERA 655/2015, quando la fattura emessa supera del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici mesi, al documento di fatturazione devono essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

Componente UI1
 
  • istituita con Delibera ARERA n. 6/2013 a seguito degli eventi sismici del maggio 2012
  • è istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) il conto per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione
  • la componente viene applicata come maggiorazione ai corrispettivi degli utenti di acquedotto, di fognatura e di depurazione, al fine di alimentare il conto di cui al punto precedente
  • i fondi raccolti servono per la compensazione dei minori ricavi di acquedotto, di fognatura e di depurazione introitati dai gestori del servizio idrico integrato (SII) che operano nelle aree terremotate a seguito delle agevolazioni introdotte con la deliberazione sopra citata
  • dall’1 gennaio 2013 la componente tariffaria UI1, di cui al comma 24.1, è pari a 0,05 centesimi di euro/metro cubo per ciascun servizio svolto (acquedotto, fognatura e depurazione); la delibera ARERA 529/2013 ha modificato l'importo della componente tariffaria da €0,0005 centesimi di euro a €0,004, con decorrenza 01.01.2014
  • l’Autorità aggiorna la componente UI1 con cadenza semestrale
  • i gestori del servizio idrico integrati versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall’applicazione della componente UI1
 
Componente UI2 e UI3
 
  • la Delibera 918/2017 dell’ARERA prevede, agli articoli 9 e 10, l’istituzione delle Componenti tariffarie UI2 e UI3, con decorrenza 1 Gennaio 2018
  • la componente tariffaria perequativa UI2, destinata alla promozione della qualità tecnica, pari a 0,009 euro/metro cubo, viene applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione
  • la componente tariffaria perequativa UI3, destinata all’erogazione del bonus sociale idrico, pari a 0,005 euro/metro cubo, viene applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto fognatura e depurazione
 
Componenti UI4
 
A decorrere dall’1 gennaio 2020 è istituita la componente perequativa UI4 volta all’alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all’articolo 58 della legge 221/2015, espressa in 0,4 centesimi di euro/metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione. L’Autorità aggiorna la componente UI4 con cadenza semestrale, in relazione al fabbisogno del Conto.
 
Strumento allocativo
 
Lo strumento allocativo è una componente perequativa istituita da ARERA per la copertura e promozione dei premi relativi alla qualità introdotta con Deliberazione ARERA n. 580/2019 – allegato MTI-3 a partire dal 01/01/2020. E’ una componente variabile, ovvero commisurata alla cubatura consumata applicata ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione.
Con l’introduzione della Regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato (Deliberazione ARERA n. 311/2019), il gestore è tenuto all’invio del sollecito bonario di pagamento, esclusivamente all’utente finale o utenza condominiale: 
1. trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della fattura, fatto salvo il caso in cui il gestore abbia ricevuto una richiesta di rateizzazione del pagamento, avanzata dall’utente finale ai sensi della Regolazione della Qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato (RQSII); 
2. in forma cartacea, ovvero tramite posta elettronica certificata. 
Il gestore ha facoltà di costituire in mora l’utente finale, solo successivamente all’invio del sollecito di pagamento, qualora l’utente non abbia adempiuto nei tempi e con le modalità previste al pagamento degli importi dovuti, trasmettendo la comunicazione di costituzione in mora trascorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della fattura. 
Il gestore deve erogare a favore dell’utente finale specifici indennizzi automatici (di 30 € o di 10 € a seconda dei casi) per mancato rispetto della regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato.