Faq

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Il bonus sociale idrico viene calcolato, tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno che corrispondono a 18,25 mc/abitante/anno come previsto dal DPCM 13/10/2016) la somma delle seguenti tariffe unitarie:

• la tariffa agevolata prevista per la quota variabile del corrispettivo di acquedotto;

• la tariffa prevista per la quota variabile del corrispettivo di fognatura;

• la tariffa prevista per la quota variabile del corrispettivo di depurazione.

Hanno diritto al bonus gli utenti che appartengono:

  • a un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • a un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • a un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza.

Lo sconto verrà erogato direttamente in bolletta per chi ha un contratto diretto, mentre l'utente indiretto, cioè la famiglia che vive in un condominio e non ha un contratto proprio di fornitura idrica, riceverà il Bonus sociale in un'unica soluzione, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio idrico (ad esempio su conto corrente o con assegno circolare non trasferibile).

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi  debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Dal 1° gennaio 2021 quindi gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.

Le modalità di calcolo e le condizioni per l’accesso al beneficio restano invariate.

Uno dei componenti  del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza.

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).

Ogni ulteriore informazione è presente al seguente link https://www.arera.it/it/consumatori/bonus2021.htm

acquevenete stanzia ulteriori fondi per l’erogazione di un bonus idrico integrativo a livello locale che comporta un beneficio aggiuntivo rispetto al bonus nazionale come previsto dai regolamenti locali consultabili al seguente link http://www.acquevenete.it/it_IT/regolamenti-e-tariffe

ATO Bacchiglione – Regolamento Bonus idrico

ATO Polesine – Regolamento Bonus idrico

La richiesta del Bonus idrico integrativo va effettuata direttamente al proprio Comune di residenza. I singoli Comuni dovranno presentare poi l'elenco degli aventi diritto al bonus idrico integrativo ad acquevenete.

Come previsto dalla delibera ARERA 655/2015, quando la fattura emessa supera del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici mesi, al documento di fatturazione devono essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

Componente UI1
 
  • istituita con Delibera ARERA n. 6/2013 a seguito degli eventi sismici del maggio 2012
  • è istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) il conto per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione
  • la componente viene applicata come maggiorazione ai corrispettivi degli utenti di acquedotto, di fognatura e di depurazione, al fine di alimentare il conto di cui al punto precedente
  • i fondi raccolti servono per la compensazione dei minori ricavi di acquedotto, di fognatura e di depurazione introitati dai gestori del servizio idrico integrato (SII) che operano nelle aree terremotate a seguito delle agevolazioni introdotte con la deliberazione sopra citata
  • dall’1 gennaio 2013 la componente tariffaria UI1, di cui al comma 24.1, è pari a 0,05 centesimi di euro/metro cubo per ciascun servizio svolto (acquedotto, fognatura e depurazione); la delibera ARERA 529/2013 ha modificato l'importo della componente tariffaria da €0,0005 centesimi di euro a €0,004, con decorrenza 01.01.2014
  • l’Autorità aggiorna la componente UI1 con cadenza semestrale
  • i gestori del servizio idrico integrati versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall’applicazione della componente UI1
 
Componente UI2 e UI3
 
  • la Delibera 918/2017 dell’ARERA prevede, agli articoli 9 e 10, l’istituzione delle Componenti tariffarie UI2 e UI3, con decorrenza 1 Gennaio 2018
  • la componente tariffaria perequativa UI2, destinata alla promozione della qualità tecnica, pari a 0,009 euro/metro cubo, viene applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione
  • la componente tariffaria perequativa UI3, destinata all’erogazione del bonus sociale idrico, pari a 0,005 euro/metro cubo, viene applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto fognatura e depurazione
 
Componenti UI4
 
A decorrere dall’1 gennaio 2020 è istituita la componente perequativa UI4 volta all’alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all’articolo 58 della legge 221/2015, espressa in 0,4 centesimi di euro/metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione. L’Autorità aggiorna la componente UI4 con cadenza semestrale, in relazione al fabbisogno del Conto.
 
Strumento allocativo
 
Lo strumento allocativo è una componente perequativa istituita da ARERA per la copertura e promozione dei premi relativi alla qualità introdotta con Deliberazione ARERA n. 580/2019 – allegato MTI-3 a partire dal 01/01/2020. E’ una componente variabile, ovvero commisurata alla cubatura consumata applicata ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione.
Con l’introduzione della Regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato (Deliberazione ARERA n. 311/2019), il gestore è tenuto all’invio del sollecito bonario di pagamento, esclusivamente all’utente finale o utenza condominiale: 
1. trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della fattura, fatto salvo il caso in cui il gestore abbia ricevuto una richiesta di rateizzazione del pagamento, avanzata dall’utente finale ai sensi della Regolazione della Qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato (RQSII); 
2. in forma cartacea, ovvero tramite posta elettronica certificata. 
Il gestore ha facoltà di costituire in mora l’utente finale, solo successivamente all’invio del sollecito di pagamento, qualora l’utente non abbia adempiuto nei tempi e con le modalità previste al pagamento degli importi dovuti, trasmettendo la comunicazione di costituzione in mora trascorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della fattura. 
Il gestore deve erogare a favore dell’utente finale specifici indennizzi automatici (di 30 € o di 10 € a seconda dei casi) per mancato rispetto della regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato.
Con l’introduzione della Regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato (Deliberazione ARERA n. 311/2019), il gestore ha l’obbligo di offrire un piano di rateizzazione avente durata minima di 12 mesi (fatta salva la possibilità di diversa pattuizione tra le parti) riguardo sia ai pagamenti oggetto di costituzione in mora, sia al reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso dal gestore per la morosità.
Il gestore è tenuto a garantire all’utente finale la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. 
Inoltre, il gestore deve allegare ai documenti di fatturazione i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto, qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. 
Infine, il gestore, qualora l’utente abbia la possibilità di richiedere la rateizzazione del pagamento ai sensi del RQSII, è tenuto ad indicare in bolletta anche le seguenti informazioni minime: 
a) il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione; 
b) la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione (restando salvi diversi accordi fra le parti); 
c) gli interessi di dilazione applicati; 
d) l’indicazione del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

La fascia annua di consumo agevolato prevista dal TICSI (Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici) copre un consumo fino a 18,25 mc pro capite annui. Per ATO Bacchiglione il valore è pari a 24 mc mentre per ATO Polesine è pari a 25 mc.

È prevista una quota fissa per singolo servizio di Acquedotto, Fognatura e Depurazione. Essa è stata determinata dagli ATO in misura pari a un massimo del 20% del gettito tariffario (a livello complessivo).

acquevenete opera in due ambiti diversi, ATO Polesine e ATO Bacchiglione, che adottano una struttura dei prezzi diversa che risponde ai criteri stabiliti da ARERA. La tariffa non è decisa dal gestore ed è diversa per ciascun ATO. 

A seguito delle delibere ARERA 86/2013 e 643/2013 vengono applicate le nuove disposizioni, entrate in vigore dall’1 giugno 2014 e applicate anche ai contratti già in essere. 

Il deposito cauzionale viene determinato in misura pari al valore medio, per tipologia di utenze, dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.

Il deposito cauzionale non si applicherà agli utenti che fruiscono di agevolazioni tariffarie per le utenze deboli.

Il deposito cauzionale non viene richiesto agli utenti con domiciliazione bancaria.

Per i nuovi contratti, il deposito cauzionale sarà basato su un C.A. standard per tre persone o sulla scorta del numero di componenti, se comunicati.

Per le utenze condominiali il deposito cauzionale sarà pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali determinati come sopra specificato, riferiti agli utenti sottesi all’utenza condominiale stessa.

In tutti i casi, la gestione del deposito cauzionale avviene direttamente in bolletta effettuando i relativi conguagli e sarà dilazionato in tre rate per i nuovi utenti o due per ogni successiva variazione.

Se non vengono rispettati i tempi massimi previsti dagli standard di qualità specifici riportati nella vigente Carta del Servizio Idrico Integrato, viene predisposto un indennizzo automatico che sarà accreditato nella bolletta successiva.